LA FATTURAZIONE ELETTRONICA: COMPILAZIONE ED INVIO

“Las mujere ya no lloran, las mujeres facturan!!!” è la frase in lingua spagnola più sentita e ripetuta dell’ultima settimana. Ma queste mujeres seguiranno correttamente le regole della fatturazione elettronica?

Ma soprattutto, potevo IO lasciarmi scappare l’occasione di cavalcare il trend del momento per darti qualche dritta al riguardo?

Ovviamente no!

Alcuni dei miei clienti hanno ancora forti criticità sulla compilazione e sulle tempistiche d’invio delle fatture elettroniche, argomento sul quale c’è tantissima confusione.

Entonces.. vamos a ver..quali sono le cose che bisogna assolutamente sapere.

LE BASI: I DATI DA RICHIEDERE AL CLIENTE

Al fine di una corretta intestazione, i dati da richiedere al cliente sono i seguenti:

  • Nome, Cognome o Denominazione sociale

( di certo non puoi intestare una fattura a “coso…. Quello lì… come si chiama?”)

  • Codice fiscale e/o Partita iva
  • Indirizzo

( l’indirizzo deve essere completo, non basta solo la via…; lo so che sembra una banalità, ma è capitato anche questo.)

  • Codice destinatario o Indirizzo Posta Elettronica Certificata

Il codice destinatario è un po’ come la Mirra, tutti sanno che esiste ma nessuno sa cos’è e soprattutto a che serve!!

Da non confondere con il codice univoco, (codice alfanumerico di 6 cifre che serve ad identificare l’Ente pubblico al quale si vuole fare fattura), il codice destinatario è un codice alfanumerico di 7 cifre.

Serve per la fatturazione elettronica tra privati, negli scambi B2B (business to business = tra due soggetti con partita iva) o B2C (business to consumer= tra un soggetto con partita iva e uno senza).

A che serve?

Funge da indirizzo; in pratica individua il soggetto al quale invii la fattura.

Attenzione: non è un dato obbligatorio, quindi è possibile che il tuo cliente ne sia sprovvisto.

Questo accade soprattutto se si è consumatori finali o piccoli imprenditori.

Che fare? Niente panico, per inviare la fattura sono previsti altri due modi:

  • l’indirizzo Pec (Posta elettronica certificata); in questo caso il campo “codice destinario” rimane vuoto e viene compilato il campo “Pec”.
  • Codice destinatario composto da 7 zeri (0000000).

NB – se il cliente è straniero, si mettono 7 X (xxxxxxx).

Congratulazioni, ora la fattura è intestata correttamente!

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/fatturazione-elettronica/guida-fatturazione-elettronica/come-predisporre-inviare-ricevere-fe

Un altro elemento fondamentale e sul quale bisogna prestare molta attenzione è:

IL CODICE IVA

C’è da fare attenzione soprattutto quando si tratta di:

  • fatture emesse da soggetti in Regime Forfettario;
  • fatture emesse nei confronti di soggetti residenti all’Estero;

Una volta mi è capitato di dover sistemare la fatturazione di un professionista in regime Forfettario di un intero anno perché, come codice iva aveva indicato iva 0% N4, senza conoscerne minimamente il significato. Per fortuna ancora non c’era l’obbligo di fatturazione elettronica altrimenti sarebbe stato un disastro.

  • Se sei in regime forfettario e devi emettere una fattura verso un soggetto residente in Italia, il codice iva da utilizzare è : N2.2 Regime forfettario;
  • Se invece devi emettere una fattura ad un soggetto estero UE, il codice è: N2.1 Operazione non soggetta art. 7-ter;
  • Se il soggetto estero è EXTRA UE, il codice è : N3.1 operazioni non imponibili.

Si fa presto a dire “è senza iva!!”.

TEMPISTICHE DI INVIO

Probabilmente, di tutto l’iter d’invio, questo è l’aspetto che crea più confusione di tutti!

Oramai è una leggenda metropolitana:

“la regola dei 12 giorni…” (neanche fosse l’ultima moda della dieta; ) “12 giorni e poi muori…”, “12 giorni all’alba…”.

Non esageriamo dai, è più semplice di quanto sembra.

La prima cosa da sapere è che puoi emettere due tipi di fatture:

  • la fattura immediata, con codice TD01;
  • la fattura differita, con codice TD24;

Questa “regola dei 12 giorni” cos’è?

Te lo dice il D.L. Crescita 34/2019

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/1725514/Articolo+5+del+Dl+34+del+2019.pdf/d707d5a2-d820-574b-86d3-4a23b6b0df32

La fattura immediata può essere trasmessa allo Sdi,  ENTRO 12 GIORNI DALL’EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE A CUI IL DOCUMENTO STESSO SI RIFERISCE (che sia vendita di un bene o prestazione di servizio.)

Quindi significa che puoi emettere la FATTURA IMMEDIATA codice TD01:

  • nello stesso giorno della vendita o prestazione di servizio
  • entro 12 giorni dalla prestazione

Mettiamo il caso che tu abbia effettuato l’operazione il 15 luglio, puoi emettere fattura nella stessa data, oppure entro il 27 luglio.

“Se passano i 12 giorni cosa succede?”… nulla, non esplode il pc e non ti vengono a prelevare gli alieni.

Semplicemente potrai emettere la:

FATTURA DIFFERITA emessa ai sensi dell’art. 21, comma 4 Lett. A) del D.p.r N.633/72, codice TD24.

Entro quando ?

Entro il 15 del mese successivo a quello dell’operazione.

Può succedere che nell’arco dello stesso mese, si effettuino più operazioni nei confronti dello stesso soggetto.

In questo caso è possibile emettere una sola fattura, entro il 15 del mese successivo, che riporta la data dell’ultima operazione effettuata.

Facciamo un esempio:

Nei confronti di Tizio, ho effettuato operazioni nelle seguenti date:

07 luglio, 15 luglio, 25 luglio; posso emettere una sola fattura, datata 25.07, entro il 15 di agosto.

N.B: l’indicazione della data dell’ultima operazione effettuata come data della fattura, ha generato non pochi dubbi e problematiche.

Mai che facessero una cosa semplice!

Per questo, a seguito di vari interpelli, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che:

  • l’indicazione nelle fatture differite della data dell’ultima operazione effettuata è una facoltà e non un obbligo.
  • Che si può riportare, come data della fattura, la data di fine mese.

LE SANZIONI PER IL RITARDO NELL’INVIO

E’ vero che non ti prelevano gli alieni e non ti scoppia il pc, ma se invii allo Sdi una fattura immediata oltre i 12 giorni, o una fattura differita oltre i termini, ci sono sanzioni… e che sanzioni!

In linea di massima, si va da un minimo di 250 € ad un massimo di 2.000 €, ma in alcuni casi, potrebbero essere anche più alte.

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id={7E1625EF-3F0C-4E42-975A-F50F9219A751}&codiceOrdinamento=200000600000000&articolo=Articolo%206

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id={5252F2BD-28BB-4A76-A22B-502387C4E626}&codiceOrdinamento=200000600000000&articolo=Articolo%206

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla fattura elettronica. Spero di essere stata chiara ed esaustiva.

Se però, nonostante tutto, per te è troppo complicato o stressante, lo posso fare io per TE.

Sicuramente avrai: meno stress, meno pensieri, meno possibilità di errore e molto più tempo libero da dedicare a quello che ti fa stare meglio.

Vai nella pagina dei contatti e scrivimi.

A presto!